FAQ

Chiamata aperta

R1: La domanda deve coprire entrambi i cicli del PhD-AI.it
R2: Il titolo rilasciato sarà “dottorato nazionale di ricerca in Intelligenza Artificiale”, stessa denominazione per tutti e 5 i dottorati che costituiscono il dottorato nazionale. Il diploma non riporterà l’indicazione dell’area di specializzazione, che sarà eventualmente riportata nel diploma supplement.
R3: In ciascuna sede amministrativa verrà rilasciato il titolo di dottorato congiunto con gli atenei partecipanti al dottorato in questione.
R4: Le università partecipanti a ciascuno dei 5 dottorati stipuleranno con la sede amministrativa una convenzione per la gestione del dottorato con i relativi impegni.
R5: Il Comitato di Indirizzo valuterà le proposte in base alla qualificazione e alla rilevanza per il progetto di dottorato nazionale in AI, selezionando quelle di interesse strategico per il dottorato nazionale; le istituzioni che hanno avanzato proposte valutate di interesse strategico saranno invitate come “partecipanti” ad uno dei 5 dottorati. Nel processo di selezione il Comitato di Indirizzo opererà in modo da assicurare un’ampia e qualificata copertura delle università ed enti di ricerca nazionali.
R6: Saranno accreditati singolarmente i 5 dottorati, con domanda coordinata ed esplicita menzione in ciascuna domanda del coordinamento nazionale.
R7: l Comitato di Indirizzo è l’organo ordinatore che istruisce il progetto, valuta le proposte di partecipazione, forma i consorzi e coordina la stesura delle convenzioni dei 5 dottorati.
R8: Il Comitato di Indirizzo è stato istituito, su indirizzo del MUR, con il Provvedimento del Presidente del CNR n. 17 del 19 febbraio 2020, con il compito di “elaborare una strategia per la formazione dottorale in Italia sull’Intelligenza Artificiale, per favorire il coordinamento e superare la frammentazione, delineando una iniziativa nazionale di dottorato in AI al più alto livello scientifico, tale da competere con le più prestigiose iniziative europee ed internazionali.” Il provvedimento è consultabile a questo link: https://www.urp.cnr.it/copertine/ente/ente_normativa/ordinamento/2020/017.pdf
R9: Partecipare alla convenzione fra istituzioni che darà vita a ciascuno dei 5 dottorati, che sarà appunto un dottorato in convenzione ai sensi della normativa vigente al momento.
R10: Partecipare con una o più borse (interamente finanziate o co-finanziate, in base alle risorse disponibili per il progetto del PhD-AI.it) ad uno dei 5 dottorati, attraverso la stipula di specifiche convenzioni, che possono anche prevedere la partecipazione di personale dell’istituzione associata al collegio del dottorato.
R11: Si, è possibile candidarsi come partecipante, come associato o anche entrambe le possibilità, riferite a dottorati diversi.
R17: Il DM sul dottorato di ricerca in corso di emanazione è atteso rilasciare il vincolo, permettendo la partecipazione dei docenti/ricercatori che soddisfano i criteri a due collegi di dottorato. La proposta di partecipazione può essere redatta tenendo conto di questa flessibilità attesa.
R18: Ogni istituzione è tenuta ad indicare la lista di priorità dei dottorati a cui vorrebbe afferire come partecipante, ed eventualmente specificando dottorati a cui vorrebbe essere associato con borse aggiuntive. In generale, ogni istituzione proponente potrà essere partecipante al più ad un solo dottorato, e il co-finanziamento delle borse richieste sarà soggetto alla disponibilità di risorse e alla valutazione da parte del Comitato di Indirizzo.
R19: Per entrambi i cicli. L’istituzione proponente può indicare la distribuzione delle borse sui due cicli, ma spetta al Comitato di Indirizzo armonizzare la distribuzione complessiva sui due cicli in base alle richieste e alle risorse disponibili.
R20: La sede del dottorando sarà presso l’università sede amministrativa, anche se il programma prevede ampie possibilità e risorse per la mobilità dei dottorandi fra tutte le istituzioni coinvolte, per favorire sia la partecipazione ad attività formative comuni che programmi di ricerca delle diverse sedi.
R21: Le attività formative prevedranno sia attività specifiche del singolo dottorato che attività formative congiunte a livello nazionale, attraverso la collaborazione dei 5 collegi di dottorato con il Consiglio di Coordinamento Nazionale del Dottorato Nazionale PhD-AI.it.
R23: No, in linea di principio il bando di ammissione è aperto a laureati magistrali di ogni disciplina, purché fortemente motivati e preparati.
R24: I docenti menzionati nella proposta sono funzionali a dimostrare la capacità dell’istituzione proponente di fornire formazione dottorale di alto profilo. Sono anche da ritenersi candidati naturali per il collegio dei dottorati a cui l’istituzione proponente afferirà come partecipante o associata.
R26: Il costo complessivo della borsa triennale è fissato a 74.890,95 euro (si veda il dettaglio in appendice).
R28: Le università e gli enti di ricerca vigilati dal MUR.
R29: Borse aggiuntive possono essere finanziate da tutti i soggetti pubblici e privati come previsto dalla normativa vigente. La possibilità di aggiungere borse finanziate rimane aperta anche dopo la definizione delle convenzioni dei 5 dottorati, prima dell’emanazione del bando di ammissione a ciascun ciclo.
R30: Gli accordi con enti pubblici o privati che intendono finanziare borse aggiuntive possono essere formalizzati o in sede di convenzione istitutiva di ciascuno dei 5 dottorati o, successivamente, prima dell’emanazione dei bandi di ammissione a ciascun ciclo. La manifestazione di interesse in merito da parte di enti o aziende può essere anche indicata nella proposta in risposta alla chiamata aperta.

 

Appendice: Importo Borse di dottorato

  1. Le borse sono di durata triennale.

  2. L’importo totale di ciascuna borsa di studio ammonta a € 65.469,51 lordo amministrazione comprensivo:

a) € 46.029,84 importo triennale della borsa lordo beneficiario (comprensivo degli oneri a carico del beneficiario: quota pari a 1/3 degli oneri previdenziali INPS vale a dire percentuale dell’11,41%);

b) € 10.504,01 oneri triennali a carico dell’amministrazione (quota pari ai 2/3 degli oneri previdenziali INPS, vale a dire percentuale del 22,82%);

c) finanziamento per attività di ricerca del dottorando ex art. 9, comma 3 del D.M. 45/2013 e contributo per la mobilità del secondo e terzo anno di corso per un importo complessivo pari a € 7.671,65, pari a una percentuale del 25%;

d) funzionamento € 1.264,01.

L’importo totale è dunque così ripartito:

– prima annualità € 20.108,62 lordo amministrazione comprensivo del contributo di funzionamento;

– seconda annualità € 22.680,45 lordo amministrazione comprensivo del contributo per la mobilità;

– terza annualità € 22.680,44 lordo amministrazione comprensivo del contributo per la mobilità;

  1. Ciascun finanziatore è tenuto a cofinanziare al 50% le borse di cui alla presente convenzione, alle scadenze sottoindicate:

– il 50% della prima annualità entro 30 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta assegnazione del finanziamento da parte dell’Ateneo sede amministrativa;

– il 50% della seconda annualità entro il 30 settembre del secondo anno di corso;

– il 50% della terza annualità entro il 30 settembre del terzo anno di corso.

  1. Oltre alle tre annualità sopra indicate, ciascun finanziatore è tenuto a corrispondere, sempre nella misura del 50%, per la parte di propria competenza:

a) la maggiorazione della borsa, nella percentuale massima prevista dalla normativa vigente, per il periodo di effettivo soggiorno all’estero del beneficiario, autorizzato dal Collegio di dottorato e per una durata comunque non superiore a 12 mesi (a meno di successivi aumenti, l’importo mensile lordo amministrazione della maggiorazione per soggiorno estero ammonta a € 785,12; l’importo massimo lordo amministrazione della maggiorazione della borsa, per un massimo di 12 mesi, ammonta a € 9.421,44); tale maggiorazione non è riconosciuta per periodi di soggiorno all’estero inferiori a quindici giorni;

b) eventuali incrementi dell’importo della borsa di studio dovuti a norme di legge sopravvenute, nonché eventuali maggiori oneri dovuti a nuove disposizioni di natura fiscale o previdenziale.

  1. Le somme indicate ai punti a) e b) del precedente comma 4 dovranno essere corrisposte dal co-finanziatore entro 30 giorni dalla richiesta tramite PEC da parte dell’ateneo sede amministrativa.